Il ravvedimento operoso esclude la punibilita’ quando la verifica riguarda persone terze

Il ravvedimento operoso esclude la punibilita’ quando la verifica riguarda persone terze

  • Viola Rattà

Secondo la sentenza della Cassazione n. 26274 /2023, è possibile aderire al ravvedimento operoso anche nel caso in cui la verifica o l'attività amministrativa riguardino persone terze beneficiando così della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 13 d.lgs. 74/2000. La norma non preclude l'applicazione del ravvedimento operoso in tali ipotesi, a meno che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, verifiche o ispezioni o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o procedimenti penali. La decisione della Cassazione fornisce un'importante precisazione in merito, stabilendo che il ravvedimento operoso può essere utilizzato anche se la verifica coinvolge soggetti diversi dal diretto interessato.

Nel caso di specie, il contribuente, accusato di aver commesso il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, è stato assolto durante l'udienza preliminare. La ragione dell'assoluzione è stata la possibilità offerta dalla legge (articolo 13, comma 2) di non essere puniti nel caso in cui l'interessato aderisca al ravvedimento operoso e paghi integralmente il debito tributario prima della formale conoscenza di procedimenti amministrativi o penali a proprio carico. Il Tribunale ha ritenuto che il contribuente avesse soddisfatto queste condizioni, quindi era immune da punizione. Infatti, la richiesta di chiarimenti inviata all'emittente delle fatture false nell'ambito di un'indagine a suo carico, non ha precluso al contribuente (utilizzatore delle suddette false fatture) la possibilità di aderire al ravvedimento operoso. Questo è stato chiarito dalla sentenza 26274 della Corte di Cassazione penale, depositata in data 19 giugno 2023, che afferma che la norma esclude la speciale causa di non punibilità solo per il diretto interessato, e non per un diverso soggetto che – invece – non abbia avuto formale conoscenza di verifiche fiscali nei propri confronti.

La Procura ha presentato un'impugnazione contro la sentenza di assoluzione, sostenendo che vi è stata un'interpretazione errata dell’art 13 d.lgs. 74/2000. Secondo la Procura, la causa speciale di non punibilità per il reato di dichiarazione fraudolenta si applica solo se il pagamento integrale avviene prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, verifiche, ispezioni o di qualunque attività di accertamento amministrativo o procedimento penale.

Nel caso specifico, l'imputato era stato convocato dall'Agenzia delle Entrate per fornire chiarimenti durante un'indagine sulla società che aveva emesso le fatture oggetto di contestazione.
La Cassazione, rigettando il ricorso della pubblica accusa, ha sottolineato che, secondo il testo dell’art. 13, è necessario che la "formale conoscenza" si riferisca a un'attività amministrativa diretta nei confronti del contribuente e non di terze parti. Questa interpretazione tiene conto del fatto che, se il legislatore avesse voluto diversamente, avrebbe esplicitamente escluso l'applicazione della disposizione anche nei confronti dei soggetti coinvolti nel reato, pur non essendone gli autori principali.

Questa decisione è di grande importanza in quanto, fino ad oggi, costituisce la prima pronuncia che fornisce tale precisazione dopo la modifica normativa del 2015.

 

® Cagnola&Associati Studio Legale
Riproduzione Riservata