Esterovestizione come fenomeno di abuso del diritto

Esterovestizione come fenomeno di abuso del diritto

  • Viola Rattà

Nel contrastare l'esterovestizione di società ed enti, l'Agenzia delle Entrate deve fornire una prova rigorosa e precisa, tenendo conto della novità introdotta dall'articolo 7, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 546/1992, applicabile anche ai procedimenti in corso al 16 settembre 2022. Questi principi sono stati espressi nella sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Liguria n. 56/2023 del 25 gennaio scorso.

Nel caso preso in esame, la Corte ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo che non fosse stata adeguatamente dimostrata l'esterovestizione della società accertata, che si occupava del noleggio di aeromobili a terzi. Secondo i giudici, la società era pienamente attiva e operativa all'estero, come indicato dal contratto di affitto, dalle bollette delle utenze, dagli estratti conto bancari, dalle assemblee sociali tenute all'estero, dalla corrispondenza e documentazione ricevuta e conservata, nonché dall'assenza di rapporti con banche italiane.

La questione dell'esterovestizione è stata affrontata più volte dalla Cassazione negli ultimi anni, e sono emersi due orientamenti distinti. Nel primo orientamento, l'esterovestizione è considerata un abuso di diritto, e spetta all'Agenzia delle Entrate dimostrare l'artificiosità della localizzazione della società all'estero al fine di ottenere vantaggi fiscali. Nel secondo e più recente orientamento, la determinazione della residenza ai fini Ires deve essere effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir),trattandosi di un caso di evasione fiscale e non di abuso del diritto.

La scelta di aderire a uno o all'altro orientamento ha conseguenze sulla ripartizione dell'onere probatorio e sulle garanzie riconosciute al contribuente durante il controllo fiscale, l'accertamento e la fase contenziosa.
Nel caso specifico analizzato, i giudici sembrano seguire il primo orientamento, confermando anche il principio secondo cui la nuova disposizione dell'articolo 7, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 546/1992 si applica anche ai procedimenti in corso al 16 settembre 2022, come nel caso in esame. Questa posizione è coerente con altre corti di merito che hanno annullato pretese fiscali ritenute carenti dal punto di vista probatorio, come la Cgt Reggio Emilia n. 293/2022, la Cgt Emilia-Romagna n. 90/2023, la Cgt Siracusa n. 3856 e n. 3866/2022, e la Cgt Enna n. 1509/2022.

La Corte di Cassazione più precisamente, tramite le ordinanze 31878-1880/2022, ha dichiarato in modo implicito ma chiaro l'applicabilità immediata della norma anche ai processi in corso. Tuttavia, ha precisato che la nuova disposizione non impone un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto a quelli già in vigore in materia, ma si allinea alle ulteriori modifiche legislative riguardanti la prova, conferendo un ruolo centrale all'istruttoria dibattimentale.

 

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