La confisca resta obbligatoria anche in caso di patteggiamento

La confisca resta obbligatoria anche in caso di patteggiamento

  • Francesca Peverini

La sentenza oggetto di analisi questa settimana è la n. 25317 della Corte di Cassazione, Sez. III, depositata in data 13 giugno u.s.

Il G.i.p. del Tribunale di Firenze applicava, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la pena concordata in relazione a una serie di reati (tra cui, quelli previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, ex artt. 2 e 8) e, inoltre, ai sensi degli artt. 240 c.p. e 12-bis D.Lgs. n. 74 del 2000 disponeva la confisca di quanto in sequestro.

Avverso tale sentenza il ricorrente avanzava ricorso in Cassazione lamentando che il G.u.p. aveva disposto la confisca dei beni in sequestro sebbene, nell'accordo raggiunto tra le parti, vi fosse l'espressa indicazione che detti beni non potessero essere sottoposti a confisca, non potendosi affermare che fossero il profitto del reato.

In ogni caso, il ricorrente sottolineava come la motivazione sarebbe stata carente e, comunque, contraddittoria, posto che lo stesso G.u.p. aveva affermato che dagli atti non risulta in maniera chiara ed univoca quale sarebbe l'importo delle imposte evase a mezzo delle condotte illecite; di conseguenza, l'incertezza in ordine alla quantificazione del profitto avrebbe impedito al G.u.p. di disporre la confisca.
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Innanzitutto, la Cassazione osserva che, diversamente da quanto pare insinuare il ricorrente, nella richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. non vi è alcun riferimento ad eventuali limitazioni della confisca.

In ogni caso, l'art. 444 c.p.p., comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 25, comma 1, lett. a) (c.d. Riforma Cartabia),limita alla sola confisca facoltativa la richiesta, proveniente dalle parti e indirizzata al giudice, di non ordinarla ovvero di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato; di conseguenza, l'accordo tra le parti non può avere ad oggetto l'esclusione della confisca obbligatoria. In tal caso l'accordo può eventualmente vertere solo sull'individuazione dell'oggetto sul quale far ricadere la confisca, ovvero sull'ammontare della stessa (elementi non presenti nel caso di specie).

Dunque, la Suprema Corte conclude affermando che, a fronte di una statuizione che, come detto, è obbligatoria e che dà atto che quanto già sequestrato al ricorrente rappresenta il profitto e/o il prezzo dei reati oggetto di contestazione, sarebbe stato onere del ricorrente sia indicare l'oggetto di ciò che è stato sequestrato al ricorrente medesimo in sede di indagine, sia elevare specifiche contestazioni, come, ad esempio, che l'importo dei beni sequestrati è superiore al profitto dei reati contestati, il che non è avvenuto.

Di qui la genericità - e dunque l'inammissibilità - del motivo.

 

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