Responsabilità ex Dlgs 231: l’ente non è responsabile se il reato non è causato da deficit organizzativi

Responsabilità ex Dlgs 231: l’ente non è responsabile se il reato non è causato da deficit organizzativi

  • Carlo De Monte

La Cassazione con la sentenza n. 21640 del 19 maggio scorso ha chiarito che l’ente può essere ritenuto responsabile per gli illeciti previsti dal Dlgs 231/2001 solo se la “colpa in organizzazione” abbia avuto incidenza causale rispetto alla verificazione del reato presupposto. Pertanto, il giudice di merito, deve idealmente collocarsi nel momento in cui l’illecito penale è stato commesso e accertare “se il “comportamento alternativo lecito”, ossia l’osservanza del modello organizzativo virtuoso, per come esso è stato attuato in concreto, "avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verificazione di illeciti della stessa specie di quello verificatosi”.

La Suprema Corte ha quindi nuovamente affermato il principio di diritto secondo cui il giudizio di responsabilità dell’ente non necessita di una valutazione globale della compliance alle regole cautelari: la configurabilità degli illeciti ex Dlgs 231/2001 deve escludersi quando il reato presupposto è frutto di un’iniziativa estemporanea e fraudolentemente elusiva del modello organizzativo.
Le Sezioni Unite della Cassazione avevano condiviso tale impostazione nella sentenza ThyssenKrupp (n. 38343/2014),secondo la quale non è ammessa una valutazione - da parte del giudice di merito - sull’adeguatezza del modello condotta solo “in generale”, né tantomeno è possibile sanzionare l’ente affermando l’inidoneità dell’assetto organizzativo sulla base della mera commissione del reato.
Sottolinea la Cassazione che il compito del giudice è quello di verificare se il reato della persona fisica sia effettivamente la concretizzazione del rischio che la regola cautelare organizzativa mirava ad evitare o, quantomeno, tendeva a ridurre.

L’accertamento della responsabilità dell’ente deve quindi fondarsi sull’accertamento della sussistenza di uno specifico nesso che intercorre tra la carenza organizzativa e il fatto-reato.
Pertanto, anche alla luce del fatto che spetta all’accusa dimostrare che la responsabilità penale individuale della persona fisica possa estendersi all’ente (criterio di imputazione oggettiva previsto dall’articolo 5, comma 1 Dlgs 231/2001),quest’ultimo, se dotato di modelli organizzativi idonei ed efficaci, potrebbe non essere ritenuto responsabile ex Dlgs 231/2001 nonostante uno dei reati presupposti sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Per converso, prosegue la sentenza di specie, “l’ente che non si sia dotato affatto di siffatti modelli organizzativi risponderà verosimilmente del reato presupposto commesso dal suo legale rappresentante, se compiuto a suo vantaggio o nel suo interesse”, purchè che sia accertata la colpa organizzativa, che non può - in alcun modo - coincidere con la mera assenza del modello (Cassazione, sentenze 18413 del 10 maggio 2022 e 6640 del 24 febbraio 2022).

 

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