Omicidio colposo infortunistico: mancata previsione dell’attenuante della condotta colposa del lavoratore

Omicidio colposo infortunistico: mancata previsione dell’attenuante della condotta colposa del lavoratore

  • Roberto Soardi

Con sentenza n. 9455/2023 della IV Sezione penale, la Suprema Corte di Cassazione ha respinto un’eccezione di legittimità costituzionale avanzata da un soggetto, titolare di una ditta esecutrice di lavori di scavo che era stato condannato in seguito ad un infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente rimasto schiacciato a causa del cedimento di una parete terrosa interessata da attività di sbancamento.


Nello specifico, la questione sollevata aveva ad oggetto l’illegittimità costituzionale dell’art. 589 comma 2 c.p., per ritenuto contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede il riconoscimento di una circostanza attenuante laddove la condotta colposa del soggetto infortunato abbia costituito un elemento causalmente rilevante nella verificazione dell’evento mortale, al pari di quanto previsto in caso di omicidio stradale a fronte della intervenuta modifica dell’art. 589-bis c.p.


Nel rigettare l’eccezione, la Cassazione ha richiamato un recente dictum della Corte Costituzionale, che aveva ritenuto inammissibile la medesima questione di legittimità sollevata dal GUP di Treviso (Corte Cost., sent. n. 114/2021). Nel caso richiamato, in maniera del tutto sovrapponibile a quello oggetto di considerazione in questa sede, il soggetto rimettente aveva preso in esame la fattispecie dell’omicidio stradale nell’ipotesi base di cui al primo comma dell’art. 589-bis, utilizzandola quale tertium comparationis rispetto a quella dell’omicidio colposo nella sua ipotesi aggravata di cui all’art. 589 comma 2 c.p.


La comparazione effettuata dai ricorrenti, tuttavia, era limitata al profilo del trattamento sanzionatorio, avendo semplicemente provveduto a porre in evidenza come le due fattispecie poste a confronto prevedessero la medesima pena della reclusione da 2 a 7 anni.
La Suprema Corte ha quindi affermato come non fossero state adeguatamente illustrate le ragioni a sostegno dell’asserita omogeneità delle fattispecie oggetto di comparazione.
Nello specifico, tuttavia, la Suprema Corte ha posto in evidenza come il legislatore abbia inteso fornire assicurazione alle esigenze di maggior protezione connesse alle sempre frequenti violazioni del codice stradale mediante l’introduzione della disposizione di cui all’art. 590-quater c.p.


Dall’altro lato, con il chiaro scopo di garantire un equilibrio sanzionatorio, il legislatore ha disposto l’introduzione del comma 7 degli artt. 589-bis e 590-bis secondo cui "qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà".


Tuttavia, come chiarito dalla stessa Corte Costituzionale, il legislatore ha agito nell’esercizio di una tipica discrezionalità legislativa, relativamente al quale è stato ritenuto corretto “stabilire un diverso regime sanzionatorio in ambiti tanto diversi".


Considerato quindi che, da un lato, relativamente alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro manca, rispetto a quanto accade per l’omicidio stradale, un'analoga ipotesi di attenuante in caso di comportamento colposo del lavoratore, al contempo è pur vero che "manca una norma che preveda un divieto di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche analogo all'articolo 590-quater c.p.".


In conclusione, secondo la Suprema Corte, in tema di omicidi e lesioni colpose derivanti da violazioni della normativa in materia di sicurezza del lavoro, la condotta colposa della persona offesa può essere valutata “ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, bilanciabili con le circostanze aggravanti, il che porta, qualora si propenda per un giudizio di prevalenza, ad una concreta riduzione del trattamento sanzionatorio”. Aspetto che, quindi, rende pienamente razionale la differenza di disciplina intercorrente tra le ipotesi di omicidio poste a confronto e non fondata l’eccezione sollevata.

 

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