Con sentenza n. 46130 del 15 novembre 2023, la Corte di Cassazione penale ha evidenziato che la mera citazione degli articoli di legge non è sufficiente per giustificare il sequestro probatorio, a meno che non vengano forniti dettagli sulla condotta in questione, sulla ragione per cui i beni sequestrati dovrebbero essere considerati parte del reato o correlati ad esso, nonché sull'obiettivo probatorio perseguito.
Nel caso specifico, il Tribunale di Fermo aveva rigettato un’istanza di riesame avverso un decreto di convalida di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero su beni legati a presunti reati di commercio di prodotti falsi e ricettazione.
Nel ricorso per Cassazione, tra i motivi di doglianza veniva lamentata l'omessa motivazione nel decreto di convalida rispetto alla condotta contestata. Secondo la difesa, il giudice si era limitato a menzionare le violazioni di legge senza fornire una descrizione chiara della condotta criminosa ipotizzata, inclusi dettagli spazio-temporali, la natura dei beni da sequestrare e la loro relazione con l'ipotesi criminosa.
Mediante la pronuncia in esame, i giudici di legittimità hanno chiarito che la motivazione del sequestro deve necessariamente includere una spiegazione esaustiva rispetto alla sussistenza del fumus commissi delicti relativo al quale si procede, indicando l'astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati.
Questa valutazione deve essere condotta esclusivamente in riferimento alla idoneità degli elementi che costituiscono la notizia di reato, evidenziandone l'effettiva utilità.
In particolare, la motivazione non deve trasformarsi in un giudizio sulla fondatezza effettiva dell'accusa, dovendo l'attenzione essere bensì posta sulla possibilità concreta di collocare il fatto in una specifica ipotesi di reato. non potendo ritenersi sufficiente la mera affermazione della sua esistenza da parte del pubblico ministero o una generica prospettazione investigativa rispetto alla notizia di reato.
La mancanza di motivazione, secondo la Cassazione, attribuirebbe al mezzo di ricerca delle prove un carattere puramente esplorativo qualora non venissero indicati i reati contestati, la natura della condotta, su quali beni ricederebbe il sequestro, e le coordinate temporali e spaziali in cui il reato si sarebbe verificato. La Corte afferma che l'obbligo di motivazione che deve supportare il decreto di sequestro probatorio deve quindi essere adattato in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito al quale il fatto è effettivamente riconducibile, al legame tra le cose sequestrate e il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare.
Dunque, non basta limitarsi a citare gli articoli di legge senza fornire una descrizione dei fatti, la ragione per cui i beni sequestrati dovrebbero essere considerati parte del reato o correlati ad esso, né la finalità probatoria perseguita.
Inoltre, poiché il sequestro ha una funzione cautelare e serve come strumento preliminare al successivo provvedimento di merito, deve rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità.
Pertanto, la strumentalità del bene alla condotta criminosa deve essere uno dei criteri di valutazione quando si ordina il sequestro e, di conseguenza, quando viene giustificato.
Per tali ragioni, nel caso esaminato dalla Corte Suprema, il decreto di sequestro è stato ritenuto gravemente carente rispetto alla possibilità di comprendere per quale specifico fatto si stesse procedendo. Di conseguenza, la Corte Suprema ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, nonché il decreto di sequestro e ha ordinato la restituzione dei beni agli aventi diritto.
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