La Cassazione sulla rinnovazione dell’elezione di domicilio in appello (Cass. pen., sez. V pen., sent. n. 3118/2024)

La Cassazione sulla rinnovazione dell’elezione di domicilio in appello (Cass. pen., sez. V pen., sent. n. 3118/2024)

  • Francesco Maria Danzi

Con ordinanza del 7 settembre 2023 la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto d’impugnazione proposto avverso una sentenza del 26 maggio 2023, pronunciata dal Tribunale di Milano. Il giudice del gravame ha ritenuto l’atto d’appello inammissibile per violazione dell’art. 581 comma 1-ter c.p.p., introdotto dalla Riforma Cartabia (D. Lgs. 150/2022).

La norma, di recente introduzione, prevede che: “Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.

Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione., lamentando la violazione dell’art. 581 comma 1-ter c.p.p., dal momento che, a detta dei ricorrenti, la disposizione in esame non prevede che l’elezione di domicilio debba essere necessariamente effettuata dopo la pronuncia della sentenza impugnata e che debba essere una dichiarazione/elezione di domicilio espressamente finalizzata alla notificazione del decreto di citazione.

Nel caso di specie, l’elezione di domicilio era stata effettuata in sede di convalida dell’arresto, ritendendo, così, i ricorrenti di aver osservato la disposizione prevista a pena di inammissibilità.

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.

I giudici di legittimità hanno osservato come la disposizione di nuovo conio debba essere letta congiuntamente ad altre disposizioni codicistiche, ed in particolare:

  • All’art. 157-ter c.p.p. secondo il quale: “In caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’art. 581, commi 1 ter e 1 quater”;
  • All’art. 164 c.p.p., come novellato dalla Riforma Cartabia, il quale stabilisce che: “La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’art. 156, comma 1”.

In particolare, la nuova formulazione di quest’ultima norma ha escluso, come invece accadeva in passato, che la dichiarazione o l’elezione di domicilio sia valida “per ogni stato e grado del procedimento”. L’eliminazione del riferimento da ultimo richiamato consente di interpretare correttamente la disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter c.p.p., nel senso per cui il soggetto che intende impugnare la sentenza di primo grado non può “utilizzare” la dichiarazione o elezione di domicilio nel precedente grado effettuata, che non risulta più valida in ogni stato e grado del processo.

Inoltre, la Suprema Corte ha motivato la sua pronuncia indagando la ratio della norma: il “sacrificio” chiesto alla parte di rinnovare l’adempimento di eleggere domicilio per l’ammissibilità dell’atto di impugnazione è giustificato dalla maggior certezza che le attività giudiziali di notifica e quindi di celerità del processo, anche ai fini di un’eventuale dichiarazione di assenza, ricevono da tale adempimento introdotto dalla recente novella.

 

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