Concorso di reati per scritture distrutte e dichiarazione fraudolenta

Concorso di reati per scritture distrutte e dichiarazione fraudolenta

  • Francesco Casagrande

Dalla lettura della sentenza n. 4910 della Corte di Cassazione, depositata in data 6 febbraio 2023, si evince il principio per cui il reato di occultamento o di distruzione di scritture contabili e quello di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi, possono concorrere.
Tale affermazione trova giustificazione nella considerazione per cui l’occultamento o la distruzione non integrano quelle attività simulate o gli altri mezzi fraudolenti e ingannatori previsti dalla fattispecie di dichiarazione fraudolenta.
 
Per chiarezza espositiva, si rende necessario ripercorrere, in breve, i punti fondamentali dei primi due gradi di giudizio.
 
Le Corti di merito avevano condannato un imprenditore per dichiarazione fraudolenta, avendo egli indicato nella dichiarazione annuale elementi passivi fittizi sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili, avvalendosi di mezzi fraudolenti (articolo 3 D. lgs.. 74/2000),e per occultamento di parte della documentazione contabile di cui era obbligatoria la conservazione (articolo 10 D.lgs.74/2000).
L’imputato, per mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, che qualora si ritenesse sussistente il delitto di cui all’art. 10 del citato Decreto Legislativo, non vi sarebbe spazio per la configurabilità della fattispecie prevista dall’art. 3, posto che le relative condotte illecite coincidono.

Infatti, secondo la prospettazione difensiva, il mero occultamento dei documenti contabili effettivamente consegnati ai clienti è già sanzionato a norma dell'art. 10, non potendo il mezzo fraudolento esaurirsi nel solo occultamento delle fatture.
 
Al contrario, nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha stabilito che i due reati possono concorrere, in quanto non risulta esservi un concorso apparente di norme né un rapporto di genere a specie.
A corroborare tale interpretazione veniva richiamata la sentenza n. 12455/2011, pronunciata dalla Terza Sezione Penale e già citata dai giudici di merito.
 
Nel prosieguo della motivazione, si legge come nel delitto di cui all'art. 3, il ricorso all'artificio (in senso lato) è strumentale alla falsa dichiarazione, essendo finalizzato a impedire l'accertamento della stessa, riproponendo la fattispecie uno schema analogo a quello del delitto di truffa.

Ciò in quanto il ricorso al mezzo fraudolento è volto alla induzione in errore di un soggetto passivo, ovvero l'amministrazione finanziaria, in ordine al volume dei redditi prodotti.
L’occultamento e la distruzione dei documenti contabili, invece, potendosi realizzare con qualsiasi modalità, non integrano necessariamente un artificio, ben potendo il soggetto agente limitarsi a distruggere o occultare i documenti contabili, senza che detta condotta possa dirsi strumentale alla falsa dichiarazione, che in tal caso potrebbe anche mancare.  
 
Dal punto di vista soggettivo, anche il dolo specifico dei due delitti è strutturato in ragione delle peculiarità di ciascuna fattispecie incriminatrice: nella dichiarazione fraudolenta deve infatti sussistere il solo fine dell'evasione delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto, mentre, nella fattispecie di occultamento è previsto, in via alternativa, anche quello di consentire l'evasione a terzi.
 
Dal ragionamento esposto supra, è evidente che si tratti di due illeciti differenti: la dichiarazione fraudolenta è un reato istantaneo ed è sorretta dalla finalità evasiva di chi la commette; l’occultamento e la distruzione dei documenti obbligatori, invece, costituiscono un reato permanente che può anche essere finalizzato a consentire a terzi l’evasione.

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, la Suprema Corte ha concluso nel senso di non riconoscere alcuna relazione di genere a specie tra le due fattispecie.

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