Decreto di archiviazione e responsabilità dell’ente

Decreto di archiviazione e responsabilità dell’ente

  • Fabio Cagnola

Si segnala ai lettori un recentissimo ed interessante decreto di archiviazione ex art. 58 d.lgs. 231/2001 depositato dalla Procura milanese in data 11 novembre 2022.

L’archiviazione è stata avanzata all’esito di un procedimento penale iniziato nel 2021 nei confronti di una multinazionale, avverso la quale veniva contestato il reato di utilizzo di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti, simulando contratti di appalto in luogo di somministrazione di manodopera, ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001.
Orbene, dalla lettura del suddetto decreto di archiviazione, foriero di spunti di riflessione indubbiamente meritevoli di considerazione, uno dei temi di principale interesse appare essere, in primo luogo, quello legato al principio del ne bis in idem nei sistemi caratterizzati da doppio binario sanzionatorio.

Ciò in quanto, avendo la società già in precedenza pagato le relative sanzioni tributarie nei suoi confronti irrogate ai sensi del d.lgs. 471/1997, sorgeva il quesito concernente l’opportunità della prosecuzione del procedimento exd.lgs.231/2001, onde evitare indebite duplicazioni sul piano sanzionatorio.

La questione in esame, invero, era già stata oggetto di considerazione, negli anni passati, di autorità nazionali e sovranazionali, che si erano espresse con pronunce di grande valore in merito.

Lo stesso decreto di archiviazione, infatti, non si astiene dal menzionare note sentenze della Corte EDU, come quelle relative ai casi Grande Stevens c. Italia del 4 marzo 2014, ma anche A e B c. Norvegia del 15 novembre 2016 e, in merito ai criteri illustrativi della natura sostanzialmente penale delle sanzioni amministrative, Engel e altri c. Paesi Bassi del 8 giugno 1976.

In effetti, gli importanti principi derivanti dalle sentenze menzionate hanno fatto da architrave per parte delle argomentazioni sostenute dalla Procura milanese nell’elaborazione del decreto di archiviazione. Queste ultime, anzitutto, si fondano infatti sulla considerazione del fatto che nella vicenda in esame trova immediata applicazione lo schema dell’idem factum nella sua connotazione storico fattuale. Inoltre, stante la natura dissuasiva ed afflittiva delle sanzioni tributa - rie già irrogate, si sarebbe potuto in tal senso ritenere soddisfatta la pretesa punitiva dello Stato nei confronti della multinazionale coinvolta, senza la necessità di infliggere nei confronti dell’ente anche quelle previste in relazione alla responsabilità amministrativa da reato. Le sanzioni tributarie in esame, infatti, sono state qualificate come aventi natura “sostanzialmente penale”, in una chiara accezione secondo la quale l’inflizione delle eventuali sanzioni ex d.lgs. 231/2001 sarebbe consistita in una violazione del principio di proporzionalità e del divieto di bis in idem. Sebbene gli aspetti appena richiamati abbiano coperto un ruolo di indubbia rilevanza, la decisione di non proseguire con il procedimento concernente la responsabilità amministrativa dell’ente è da considerarsi il prodotto di riflessioni aventi un raggio ancor più ampio.

La Procura milanese, infatti, dimostra con il decreto di archiviazione in oggetto di aver prestato una particolare attenzione nei riguardi della condotta tenuta dalla multinazionale durante il corso di entrambi i procedimenti, con un focus specifico verso l’impegno dalla stessa mostrato nella riparazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato. Proprio in questo senso vengono menzionati, con l’obiettivo di porre l’accento su una condotta rimediale dell’ente, tanto il modello organizzativo debitamente adottato dalla società e volto al contrasto della macro area di rischio relativa ai rapporti con i fornitori di beni e servizi, quanto il progetto di assunzione di lavoratori operanti presso i fornitori. Elementi che consisterebbero in un chiaro segnale delle intenzioni della società perfettamente in linea con un contesto di piena legalità.

Sembra in effetti essere proprio questo l’elemento di novità. Quel che si evince dalla lettura del decreto, infatti, è che la pretesa punitiva dello Stato potrebbe essere rinunciata a fronte di determinate condotte adottate dall’ente che possano tradursi alla stregua di comportamenti facenti parte di un programma di “ripristino della legalità”. La logica descritta sembrerebbe essere quella di consentire una responsabilizzazione dell’ente rispetto ai fatti contestati, con l’obiettivo di permettere allo stesso di adottare modelli virtuosi di gestione e di riorganizzazione, con lo scopo di permettere un suo “reinserimento” individuando la risposta punitiva come avente natura di extrema ratio. Ci si riferisce, nello specifico, ad un istituto di ispirazione nordamericana ed introdotto in Francia nel 2016, al quale si è fatto ricorso nella definizione della nota vicenda “Airbus”. L’istituto in questione prevede, previo raggiungimento di apposito accordo tra il Procuratore e l’ente coinvolto e all’adempimento degli specifici obblighi ivi previsti, l’impedimento dell’esercizio della pretesa punitiva da parte dello Stato.

Trattasi invero di meccanismi, già previsti anche negli Stati Uniti, che offrono spunti interessanti dal punto di vista del controllo della criminalità delle imprese, le quali avrebbero l’opportunità, mediante strumenti di più rapida soluzione, di dissociarsi dalle sorti procedi- mentali riguardanti le persone fisiche eventualmente responsabili del reato e di evitare di dover sopportare tutti gli aspetti negativi che la partecipazione a procedimenti penali comporta.

Non si può negare, quindi, che una logica avente queste connotazioni porta con sé indubbi benefici, soprattutto considerando la portata innovativa con la quale viene affrontato un argomento di questo rilievo. Ritenere, infatti, sufficiente che l’ente provveda ad un riassetto dei protocolli societari e all’elaborazione di progetti volti ad una virtuosa gestione futura nel segno della legalità, costituirebbe un approdo indubbiamente stimolante, nella condivisibile volontà di scongiurare indebiti appesantimenti procedimentali e sanzionatori.

 

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