Reati tributari: confisca per equivalente non retroattiva

Reati tributari: confisca per equivalente non retroattiva

  • Roberto Soardi

Con la sentenza n. 3238/2023 depositata il 25 gennaio, la Corte di Cassazione, sezione III penale, ha stabilito che non può essere sottoposto a confisca per equivalente il profitto di un reato tributario commesso prima del 31 gennaio 2019, se per il delitto risulta intervenuta la prescrizione, a nulla rilevando l’esistenza di una precedente condanna non definitiva.


La pronuncia in esame costituisce una delle prime applicazioni relative ad un principio recentemente espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione in merito all’applicazione retroattiva della previsione inserita nell’articolo 578-bis c.p.p.


La norma in questione, in vigore dal 31 gennaio 2019, prevede che “quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis c.p. e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’articolo 322-ter c.p., il giudice di appello o la Corte di Cassazione nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato”.


Il ricorso che ha portato alla pronuncia in esame, è stato avanzato da due soggetti condannati in primo grado per reati tributari.
La Corte di Appello, invero, aveva disposto non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati, confermando tuttavia nel resto la sentenza appellata.
Tra i motivi del conseguente ricorso per Cassazione, veniva lamentata la non applicabilità alla confisca per equivalente del citato articolo 578-bis c.p.p., che presupporrebbe una formale sentenza di condanna in virtù dell’irretroattività della legge penale sfavorevole.
Ciò in quanto, secondo le argomentazioni avanzate dalla difesa, la norma in esame pur trattandosi di una norma di carattere processuale, dispiega il suo principale effetto sul piano sostanziale.
I motivi di ricorso sono stati ritenuti fondati.


Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sul punto, mediante una pronuncia del 29 settembre 2022 le cui motivazioni non sono ancora state depositate, hanno statuito che il predetto articolo 578-bis c.p.p. consiste a tutti gli effetti in una disposizione di natura anche sostanziale e, in quanto tale, soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem sancito dall’art. 25 Cost.
Conseguentemente, la suddetta disposizione non può trovare applicazione, per quel che concerne ipotesi di confisca per equivalente, relativamente a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.


Un’affermazione di tal fatta risulta fondata propriamente sul carattere sanzionatorio della misura ablativa menzionata, avente carattere afflittivo e, dunque, sostanzialmente sanzionatorio.
Occorre sottolineare, in ogni caso, che la preclusione in oggetto riguarda la sola confisca per equivalente e non la confisca diretta, sprovvista di un carattere sanzionatorio e non soggetta al divieto di retroattività, essendo infatti regolata nella sua applicazione dall’opposto principio di cui all’art. 200 c.p.
Il ricorso è stato quindi accolto e la sentenza annullata senza rinvio, relativamente alla disposta confisca per equivalente e alle pene accessorie.
 

 

Articolo a cura di Roberto Soardi
® Cagnola & Associati Studio Legale