- Le modifiche al D.lgs. 81/2008
Il Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, titolato “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” contiene novità particolarmente rilevanti in materia di sicurezza sul lavoro, introducendo una serie di modifiche al D.lgs. 81/2008.
Nello specifico, l’art. 13 lettera d) di tale decreto riformula integralmente l’art. 14 del D.lgs. 81/2008, provocando un significativo ampliamento dei poteri sanzionatori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e degli altri organi di vigilanza qualora nel corso delle attività ispettive risultino violazioni della normativa antiinfortunistica e/o emergano irregolarità relative ai rapporti di lavoro instaurati tra datore e prestatori.
- Provvedimento di sospensione
L’Ispettorato e gli altri organi di vigilanza sono tenuti ad adottare un provvedimento di sospensione dell’attività qualora riscontrino che almeno il 10% dei lavoratori risultino occupati, al momento dell’ispezione, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. La novità principale in questo ambito è l’abbassamento della soglia di lavoratori “in nero” sufficiente a legittimare l’adozione della misura, posto che prima del D.L. n. 146 del 2021 era necessario che il 20% degli occupati risultasse irregolarmente assunto.
Novità altrettanto rilevanti interessano l’ambito della sicurezza sul lavoro. Qualora le autorità di vigilanza individuino gravi violazioni in materia di sicurezza sulla base delle fattispecie descritte all’Allegato I del D.lgs. 81/2008 (il contenuto di tale Allegato è stato modificato contestualmente alla riformulazione dell’art. 14 del D.lgs. 81/2008) saranno immediatamente legittimate ad adottare provvedimenti di sospensione dell’attività. Il principale profilo di discontinuità rispetto alla normativa precedente risiede nella possibilità per le autorità di vigilanza di adottare il provvedimento di sospensione in assenza di recidiva della violazione.
Inoltre, le imprese soggette a provvedimenti di sospensione saranno impossibilitate a contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
Per ottenere la revoca del provvedimento il datore di lavoro deve non solo ripristinare le regolari condizioni di lavoro, ma dovrà anche versare una somma aggiuntiva parametrata al tipo e alla gravità della violazione. Tali somme sono individuate sia dall’art 14 stesso che dall’Allegato I. In caso di violazioni reiterate rispetto ai 5 anni precedenti l’ispezione tali somme sono raddoppiate.
Il provvedimento di sospensione decade in caso di estinzione delle contravvenzioni all’esito della procedura di prescrizione prevista dagli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 758/1994, ma restano dovute le sanzioni pecuniarie aggiuntive.
- Sanzioni penali
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi in caso di violazioni della normativa antinfortunistica.
Qualora la violazione attenga alla regolarità dei rapporti di lavoro la sanzione è invece dell’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.