Autoriciclaggio e causa di non punibilità ex art. 648-ter.1. comma 5, c.p.

Autoriciclaggio e causa di non punibilità ex art. 648-ter.1. comma 5, c.p.

  • Roberto Soardi

Con sentenza n. 4855 del 3 febbraio 2023, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in materia di autoriciclaggio, delineando l’ambito applicativo della causa di non punibilità oggi disciplinata dal quinto comma dell’art. 648-ter.1. c.p., secondo il quale “fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”. La citata sentenza ha avuto origine da un ricorso avanzato da tre imputati, condannati dal GUP di Monza in ordine a più fattispecie di reato, tra le quali si annoverano traffico illecito di stupefacenti e autoriciclaggio.


Nello specifico, veniva lamentata dalla difesa dei ricorrenti la mancata applicazione della menzionata causa di non punibilità.
Le argomentazioni sostenute poggiavano sulla considerazione per cui il semplice deposito, sui conti correnti intestati agli stessi imputati, delle somme di denaro frutto dell’attività di commercio di stupefacenti, avrebbe dovuto essere considerato alla stregua di un indicatore dell’utilizzazione e del godimento meramente personale del denaro medesimo.


Non si sarebbe trattato, quindi, di attività idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro.
Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto di non accogliere il ricorso e ha offerto una precisa interpretazione circa la concreta applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 648-ter.1. comma 5, c.p.
In primo luogo, la Corte ha sottolineato come il Legislatore abbia inteso, mediante l’introduzione della descritta causa di non punibilità, impedire che un determinato soggetto venga giudicato due volte per la medesima condotta illecita, in una logica perfettamente in linea con il divieto di bis in idem.


Ciò in quanto, come noto, il delitto di autoriciclaggio punisce l’attività di reimpiego, sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità in attività economiche e finanziarie, purché questo avvenga ad opera del medesimo soggetto che abbia compiuto il reato da cui sono originati i descritti proventi illeciti.
Considerato che la condotta tipica della fattispecie di autoriciclaggio risulta punibile esclusivamente nella misura in cui risultasse idonea ad ostacolare l’individuazione della provenienza illecita dei beni derivanti dal reato presupposto, la Corte ha affermato quanto segue: “La molteplicità delle operazioni effettuate attraverso plurimi conti correnti, tutti a servizio dell’attività di ripulitura delle somme provento del traffico illecito di stupefacenti, la pluralità di beni mobili e immobili, acquisiti tramite le stesse, alcuni dei quali di particolare pregio e valore […] costituiscono tutti elementi per ritenere sia che l’attività svolta abbia assunto natura finanziaria e speculativa, sia che la stessa, essendo priva della finalità dell’utilizzo contingente del profitto illecito, risulti punibile quale complessa attività di autoriciclaggio alla quale non può applicarsi la clausola di non punibilità”.


In altre parole, non sono quindi state ritenute esistenti le condizioni applicative della causa di non punibilità, anche a fronte dell’ingente quantitativo di denaro versato sui conti correnti degli imputati.  
Inoltre, è apparso chiaro, secondo l’interpretazione della Corte, l’intento dei soggetti imputati di occultare la provenienza illecita dei proventi versati.
Avendo, infatti, considerato il Legislatore perseguire "qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa all'interno del circuito economico legale", la Cassazione ha specificato che anche le operazioni finalizzate ad un utilizzo personale dei beni, se effettuate su importi di denaro aventi portata significativa nonché su plurimi conti correnti, sono condotte atte ad integrare il reato di autoriciclaggio ai sensi dell’art. 648-ter 1 c.p.
 

Studio Cagnola & Associati
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