Commento alla pronuncia della Corte di Cassazione in materia di competenza territoriale dei reati tributari dichiarativi

Commento alla pronuncia della Corte di Cassazione in materia di competenza territoriale dei reati tributari dichiarativi

  • Federico Boncompagni

Si commenta una interessante pronuncia della Corte di Cassazione in materia di competenza territoriale dei reati tributari dichiarativi.

La Terza Sezione, con sentenza 14 settembre 2020, n. 27606, ha fornito preziose indicazioni sulla “corretta” interpretazione della nozione di “domicilio fiscale”. Quest’ultimo, infatti, ai sensi dell’art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 radica il luogo di consumazione del reato e, dunque, la competenza territoriale.

Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che il “domicilio fiscale” non può essere individuato in modo formalistico nel luogo ove il contribuente, e nel caso particolare la persona giuridica, ha la sede legale, bensì occorra fare riferimento al luogo in cui vi è la sede effettiva dell’impresa.

Sul punto, i giudici di legittimità hanno richiamato alcuni propri precedenti (Sez. III, 19 febbraio 2014, n. 20504; Sez. III, 16 dicembre 2016, n. 23784) con i quali avevano già precisato che il domicilio fiscale coincide con la seda legale soltanto nelle ipotesi in cui quest’ultima sia effettiva; diversamente, ove la sede legale abbia un carattere meramente fittizio, il domicilio fiscale dovrà necessariamente essere individuato nel luogo in cui l’ente ha la sede effettiva.

I giudici di legittimità ritengono che, a condizione che non vi sia un espresso contrasto con l’ordinamento penale (circostanza esclusa),ai fini della corretta interpretazione della nozione di “domicilio fiscale”, deve necessariamente farsi riferimento a quanto previsto dall’ordinamento tributario e, in particolare, dall’art. 58, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, il quale stabilisce che il domicilio fiscale delle persone giuridiche coincide con il luogo ove si trova la sede legale, da intendersi, tuttavia, secondo la Corte, in virtù del principio di effettività, come luogo in cui l’ente ha il centro principale delle sue attività.

La sede effettiva è pertanto il luogo in cui vengono svolte le attività amministrative e di direzione dell’ente, ove si convocano le assemblee, e, dunque, in via generale, “il luogo stabilmente utilizzato per l’accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente” (Cass., Sez. V, 4 giugno 2019, n. 15184).

La motivazione della Corte appare convincente. Difatti, considerando diversamente quale domicilio fiscale il luogo in cui la persona giuridica ha costituito o trasferito la sede legale, si finirebbe per legittimare i cosiddetti fenomeni di forum shopping, ossia attribuire al contribuente la facoltà di “scegliersi” l’autorità giudiziaria competente a giudicare i futuri eventuali reati dichiarativi commessi dall’ente, mediante la costituzione di una sede legale fittizia nel luogo prescelto.

Questa sentenza ribadisce, pertanto, un principio già affermato precedentemente (per le ragioni sopra riportate del tutto condivisibile) che va ad aggiungersi ad un numero non esiguo di pronunce di legittimità in materia di competenza ai sensi dell’art. 18 d.lgs. 74/2000, che certamente forniscono un utile strumento interpretativo per gli operatori.

Tra le varie sentenze, si ricorda, che la Terza Sezione (30 gennaio 2019, n. 17702) si è recentemente pronunciata in relazione alla individuazione del domicilio fiscale con specifico riferimento alle imprese individuali, chiarendo che in tale ipotesi esso coincide con quello del titolare della impresa, ossia nel comune nella cui anagrafe è iscritta la persona fisica residente in Italia (art. 58, comma 2, d.P.R. n. 600/1973).

Merita poi un richiamo una sentenza di qualche anno fa in tema di consolidato fiscale (Sez. I, 10 ottobre 2013, n. 43899),la quale – in relazione alla fattispecie di cui all’art. 3 d.lgs. 74/2000 – ha chiarito che, qualora le società controllate e la controllante abbiano differenti domicili fiscali e non sia pertanto possibile ricorrere alla regola speciale prevista dal secondo comma dell’art. 18– la competenza deve essere radicata, secondo le regole generali dell’art. 8 c.p.p., nel luogo dove si è consumato il reato e, nello specifico, ove è stata presentata la dichiarazione consolidata.

Infine, in relazione ai reati di omesso versamento, i giudici di legittimità (ex multis Sez. III, 10 gennaio 2019, n. 17060) hanno ricordato che, ai fini della individuazione della competenza per territorio, non si può fare riferimento al domicilio fiscale (non essendo tali reati richiamati dal secondo comma dell’art. 18) bensì debba essere individuata secondo le regole generali dell’art. 8 c.p.p., conseguendone che, “essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, siccome l'adempimento dell'obbligazione tributaria può essere effettuato anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato indicato dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 18, comma 1, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 c.p.p. (Sez. 1, n. 44274 del 24/09/2014, Tirabasso, Rv. 260801)”.